Con la circolare 68775 del 16 settembre 2024, l’organismo pagatore Agea disciplina il pagamento degli anticipi PAC erogabili dal 16 ottobre fino al 30 novembre 2024.
I pagamenti diretti interessati dall’anticipo, nei limiti di quanto previsto dal successivo paragrafo, sono i seguenti:
a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
c)sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
-pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
-pagamento per inerbimento delle colture arboree;
-pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
-pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
-pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
-frumento duro;
-semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
-riso;
-barbabietola da zucchero;
-pomodoro destinato alla trasformazione;
-olio d’oliva;
-agrumi;
-colture proteiche comprese le leguminose.
Come previsto dal Reg. (UE) n. 2024/2434, il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.
Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2024 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP). Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile.
Si precisa che per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) è possibile erogare il 68% del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, tenuto conto dell’eventuale riduzione lineare del valore dei titoli che potrà essere eseguita per alimentare la riserva nazionale 2024. Inoltre, ai finidell’individuazione della base di calcolo si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.
Per tutti gli altri settori di intervento, l’importo erogabile in fase di anticipo è individuato:
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di norma prendendo a riferimento l’importo unitario medio previsto dal PSP;
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in alternativa, prendendo a riferimento o l’importo unitario stimato, calcolato sulla base delle superfici comunicate dagli Organismi pagatori, o l’importo minimo previsto dal PSP.
L’art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che, ai sensi dell’art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023 una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli
agricoltori per ciascun anno di domanda è assegnata all’intervento “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali”, attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l’anno di domanda in questione.
