Con l’intento di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità, l’art. 13-ter, DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024” ha previsto l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo del nuovo Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Il CIN:
- è assegnato in via telematica previa presentazione di una domanda da parte del locatore / soggetto titolare della struttura turistica ricettiva;
- va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- va indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato anche da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dei soggetti che gestiscono portali telematici.
A carico dei soggetti in esame trovano applicazione anche gli obblighi previsti dall’art. 109, TULPS e dalle normative regionali / provinciali (apposita comunicazione alla Questura).
Inoltre, il soggetto che direttamente / tramite un intermediario esercita, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche / locazioni brevi è soggetto all’obbligo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello del Comune (SUAP) in cui è svolta l’attività.
Il Legislatore ha introdotto infine specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate di:
- dispositivi per la rilevazione del gas funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di 1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano.
Con riferimento all’obbligo in esame merita evidenziare che al 23.10.2024 sono state censite 540.810 strutture ricettive di cui 286.248 dotate di CIN (pari al 52,93%).
Differito all’1.1.2025 il termine per la richiesta del CIN
Con il recente Avviso 22.10.2024 pubblicato sul proprio sito Internet, il Ministero del Turismo ha prorogato dal 2.11.2024 all’1.1.2025 il termine a favore dei soggetti in esame per dotarsi del CIN accedendo alla specifica piattaforma della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR).
Il differimento è collegabile all’opportunità “di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve … intendersi fissato nella data dell’1.1.2025, pena l’applicazione delle sanzioni … L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN. L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici … Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi”.
Le sanzioni previste in caso di inadempimento dei predetti obblighi scatteranno dal 2.1.2025.
